 Coloro i quali intendono ricevere le prestazioni economiche legate allo stato di invalido civile, cieco o sordomuto devono superare due distinti esami:
quello sanitario, diretto a certificare la presenza di un'invalidità che abbia le percentuali previste dalla legge;
quello amministrativo, volto a verificare la presenza di ulteriori requisiti previsti per le specifiche prestazioni (redditi personali entro i limiti fissati annualmente dalla legge).
Ciò implica che è possibile essere riconosciuto invalido, senza per questo avere diritto ad alcuna prestazione di carattere economico.
La domanda per il riconoscimento di invalidità:
deve essere presentata alla Commissione medica, istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale di residenza;
per la presentazione della stessa esistono due distinti modelli, a seconda che l'interessato sia minorenne, maggiorenne o interdetto;
devono, inoltre, essere allegati il certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante e l'eventuale documentazione integrativa.
Esistono tre Commissioni a carattere medico-legale che si occupano degli invalidi civili:
la Commissione di 1° grado istituita presso le Asl competenti per territorio, alla quale deve essere presentata la domanda finalizzata all'ottenimento dell'accertamento sanitario per l'invalidità civile, cecità, sordomutismo e/o per l'handicap;
la Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, organo del Ministero del Tesoro, dotato del compito di effettuare un controllo sugli accertamenti delle Commissioni di 1° grado presso le Asl;
la Commissione medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello in sede medico-legale.
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