 Per poter fruire dell'assegno occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'Inps, in grado di provocare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo;
260 contributi settimanali pari a 5 anni di cui 3 versati nel corso dei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
assicurazione Inps decorrente da almeno 5 anni.
L'assegno inizia a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda:
ha validità triennale e può essere confermato, dietro apposita domanda, per tre volte consecutive per poi divenire definitivo;
al raggiungimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, a condizione che il soggetto interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e disponga dei requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. In caso contrario, continua ad essere erogato l'assegno di invalidità;
l'assegno di invalidità è soggetto a riduzione nell'eventualità in cui l'interessato percepisca dei redditi legati al lavoro dipendente, autonomo o d'impresa;
nell'ipotesi in cui l'assegno risulti essere di importo molto modesto e il soggetto abbia dei redditi molto bassi, il suo importo può essere incrementato di una cifra non superiore all'assegno sociale;
se l'Inail liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'assegno di invalidità non può essere pagato. Se, però, la rendita Inail è di importo inferiore all'assegno Inps, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.
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